La recente sentenza della Cassazione Civile (la n. 13172/2017) s’innesca e conferma il filone giurisprudenziale secondo il quale in ogni caso l’atto dispositivo di un immobile ipotecato, che lede la consistenza patrimoniale del debitore, è senza effetti, e pertanto va revocato, perché non esclude nel creditore chirografario l’eventus damni.
In sostanza se il debitore vende un immobile soggetto a pregressa ipoteca e l’atto determina la lesione della garanzia generale del patrimonio del debitore, il creditore ha diritto a chiedere la revocatoria di questo atto a prescindere della consistenza dell’ipoteca (ovvero che sia maggiore o minore del valore dell’immobile), poiché ed in ogni caso l’ipoteca non incide immediatamente sulla consistenza patrimoniale del debitore (in altre parole non sottrae il bene avendo una funzione di mera garanzia), ma ha una portata che guarda al futuro ovvero al momento in cui sarà fatta valere. Secondo questa giurisprudenza, poiché per l’azione revocatoria si deve guardare al momento in cui l’atto dispositivo è compiuto (ex ante) perché è questo il momento in cui deve esser valutato l’eventus damni ed essendo difficile sapere con effettiva certezza a tale momento dell’incidenza dell’ipoteca sul patrimonio del debitore, non essendo attivata, è difficile sapere se l’atto abbia o meno escluso l’eventus damni. Vero è che la portata dell’ipoteca può mutare col passare del tempo o con l’intervento di un terzo anche durante la fase esecutiva, ciò rende probabile la dannosità dell’atto dispositivo in questione. Tale probabilità/pericolo è sufficiente per il valido esperimento dell’azione revocatoria.
Tuttavia, non si può trascurare che vi è minoritaria giurisprudenza contraria che ritiene invece che si debba fare una prognosi della fase esecutiva al moneto in cui l’atto è compiuto. Quindi la valutazione dell’eventus damni, e quindi dell’incidenza della ipoteca, sarà ex post perché riferita all’effettiva realizzazione mediante esecuzione e al concorso del creditore chirografario con il creditore ipotecario privilegiato e non ex ante al momento dell’atto. In buona sostanza se il creditore chirografario nella fase esecutiva, da valutarsi al momento del compimento dell’atto da revocare, non avrebbe ipoteticamente ottenuto niente nell’esecuzione e nel concorso col creditore privilegiato, di niente potrà lamentarsi.
Stante il contrasto giurisprudenziale non vi è certezza neanche ai massimi gradi del giudizio dell’esisto dell’azione tendente alla revocazione dell’atto dispositivo avente ad oggetto un immobile ipotecato quando il valore dell’ipoteca supera il valore dell’immobile, anche se non è circostanza da trascurare da qualche anno la giurisprudenza della Corte di Cassazione tende per l’eliminazione degli effetti di simili atti.