Nella cessione d’azienda è piuttosto frequente che l’acquirente paghi con prezzo dilazionato (a rate o a certo tempo) utilizzando le entrate dell’azienda stessa e, pertanto, il cedente potrebbe voler garantirsi mediante la riserva di proprietà ex art. 1523 c.c. (garanzia che non comporta un particolare costo). In tal caso l’acquirente cessionario non acquista la proprietà della detta azienda se non sino all’avveduto pagamento dell’ultima rata. Gli effetti reali traslativi sarebbero rinviati sino al pagamento del prezzo e l’eventuale indebito trasferimento a terzi del bene potrà, l’altro, esser perseguito anche in sede pene (reato di appropriazione indebita) e il patto potrà essere opposto ai terzi ex art. 1524 c.c..
Relativamente all’azienda il patto di riservato dominio opera in modo particolare e ciò in considerazione della natura dinamica del bene ceduto e dalla collosità della sua natura. La Cassazione già nel 1961, con l’unica sentenza circa la compatibilità del patto di riservato dominio con la cessione dell’azienda, ha invero precisato che gli effetti ed i limiti del patto vanno determinati tendo in considerazione la particolarità dell’azienda ceduta e, rispetto ai beni consumabili, il cedente vedrebbe sorgere a proprio favore un diritto di credito essendo gli stessi venuti meno nell’esercizio dell’azienda. Ciò che quindi è consentito al cessionario è di utilizzare l’azienda nei limiti della sua destinazione sino all’integrale pagamento del prezzo.
In caso d’inadempimento dell’acquirente cessionario per mancato pagamento del prezzo o per compimento di atti indebiti di disposizione dell’azienda, il venditore cedente potrà rivendicare la proprietà dell’azienda restituendo tuttavia, ex art. 1526 c.c., il prezzo corrisposto ma potendo trattenere un equo compenso per l’uso dell’azienda e salvo il risarcimento del danno.
Proprio le particolarità degli effetti del patto di riservato dominio rispetto alla cessione di azienda rendono necessario provvedere ad una esauriente e particolareggiata regolamentazione del rapporto, che sia idonea a prevenire la patologia del rapporto e a regolarne nel miglior modo gli effetti in caso di scioglimento del rapporto.