Cessazione dell’obbligo di mantenimento del figlio fuoricorso all’università

La Corte di Cassazione nella recente sentenza n. 1858/16, riportandosi ormai a giurisprudenza consolidata, considera terminato il dovere di mantenimento dei figli maggiorenni se il genitore obbligato dimostra che gli stessi abbiano raggiunto l’autosufficienza economica, oppure, quando il figlio studente per ingiustificata inerzia non termina gli studi. I figli devono saper cogliere l’opportunità data dai […]

La Corte di Cassazione nella recente sentenza n. 1858/16, riportandosi ormai a giurisprudenza consolidata, considera terminato il dovere di mantenimento dei figli maggiorenni se il genitore obbligato dimostra che gli stessi abbiano raggiunto l’autosufficienza economica, oppure, quando il figlio studente per ingiustificata inerzia non termina gli studi.

I figli devono saper cogliere l’opportunità data dai genitori di frequentare e completare il percorso universitario nel rispetto del loro sacrificio.

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