L’assegno dato in garanzia e in bianco o post-datato è nullo

Nell’ambito dei rapporti commerciali accade che il debitore inadempiente temporaneamente in difficoltà economica, garantisca l’adempimento dell’obbligazione emettendo al contempo un assegno a garanzia di quel credito di solito post-datato o in bianco di luogo e data di emissione e lasciato nelle mani del creditore che lo potrà far valere come titolo esecutivo in caso di […]

Nell’ambito dei rapporti commerciali accade che il debitore inadempiente temporaneamente in difficoltà economica, garantisca l’adempimento dell’obbligazione emettendo al contempo un assegno a garanzia di quel credito di solito post-datato o in bianco di luogo e data di emissione e lasciato nelle mani del creditore che lo potrà far valere come titolo esecutivo in caso di inadempimento.

L’assegno de quo persegue interessi non meritevoli di tutela, in quanto in violazione di norme imperative, che, nel caso di specie, sono rappresentate dalle norme di cui agli artt. 1 e 2 del R.D. 1736/1933, le quali indicano i requisiti di cui deve essere dotato l’assegno per poter essere considerato come tale.

L’assegno in bianco o postdatato potrà in ogni caso valere come promessa di pagamento ai sensi dell’art. 1988 c.c., comportando la presunzione di esistenza del rapporto di credito-debito.

Cass. civ., Sez. I, 24 maggio 2016, n. 10710:

“L’emissione di un assegno in bianco o postdatato, cui di regola si fa ricorso per realizzare il fine di garanzia – nel senso che esso è consegnato a garanzia di un debito e deve essere restituito al debitore qualora questi adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione, rimanendo nel frattempo nelle mani del creditore come titolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento -, è contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 del R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736 e dà luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all’ordine pubblico ed al buon costume enunciato dall’art. 1343 cod. civ.. Pertanto, non viola il principio dell’autonomia contrattuale sancito dall’art. 1322 cod. civ. il giudice che, in relazione a tale assegno, dichiari nullo il patto di garanzia e sussistente la promessa di pagamento di cui all’art. 1988 cod. civ.”

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